Esame delle parti private
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Difensore delle altre parti private
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Notificazioni richieste dalle parti private
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2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori.
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Poteri del presidente in ordine all'esame dei testimoni e delle parti private
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2. Le parti private possono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale.
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1. Se occorre verificarne la provenienza, il documento è sottoposto per il riconoscimento alle parti private o ai testimoni.
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5. Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso il difensore.
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3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.
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4. L'ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata al giudice ricusato e al pubblico ministero ed è notificata alle parti private.
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alle parti private.
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1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice
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3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla
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1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per
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1. Le spese dei procedimenti penali sono anticipate dallo Stato a eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private non ammesse al
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1. L'interprete può essere ricusato, per i motivi indicati nell'articolo 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal
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1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto
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delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalità.
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5. L'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato, della persona offesa, degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo
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medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo.
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2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un
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4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti
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1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto
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4. Sull'accordo delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private può essere condotto dal pretore sulla
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2. L'esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L'imputato e le altre parti private sono
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1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi: a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di
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ministero e notificata alle parti private.
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parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.
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periti, ai consulenti tecnici e alle parti private che si sono sottoposte a esame. Possono altresì chiedere al giudice l'ammissione di nuovi mezzi di
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parti private già esaminate. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame, secondo l'ordine indicato negli articoli 498 commi 1 e 2 e 503
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2. Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private, alla persona offesa e ai difensori nel caso di anticipazione
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, l'avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione.E' notificato altresì a
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riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o
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dell'accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio. Le prove a discarico richieste dai difensori delle altre parti private sono ammesse se ne
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2. Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria della pretura del luogo in cui si trovano, se
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dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento; c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private
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dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private; c) l'imputazione; d) l'esposizione
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nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo
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2. Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia è presentata
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dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private; c) l'imputazione; d) l'indicazione
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generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori; b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata
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generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori; b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata; c
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