2. La corte delibera con sentenza, osservate le forme previste dall'articolo 127.
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2. Il ministro può inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello stato
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1. La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127, con sentenza, nella quale enuncia
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qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3.
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2. La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate
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) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 583, 585 e 586; d) quando vi è rinuncia all'impugnazione.
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2. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo 64, il pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui
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sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157 comma 3; h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto
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