Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
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Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento
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2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato.
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3. Contro le ordinanze in materia di libertà personale è ammessa l'impugnazione immediata, indipendentemente dall'impugnazione contro la sentenza.
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3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità. I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è
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ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi.
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3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse
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1. Contro le ordinanze emesse a norma dell'articolo 324, il pubblico ministero l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono
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violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.
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1. Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel
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1. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione
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3. Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente
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