2. Nel caso previsto dall'articolo 12 comma 1 lettera a) se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la
diritto
1. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione
diritto
ovvero con più azioni od omissioni in unità di tempo e di luogo; c) se una persona è imputata di più reati, quando gli uni sono stati commessi per
diritto