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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

27908
Stato 18 occorrenze
  • 1988
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge

diritto

) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) sei mesi

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due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; b quattro

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2. Il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni

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1. Il pretore è competente per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena

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la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

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per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

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4. La durata della custodia cautelare non può comunque superare i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o

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seguenti reati: a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a

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tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

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domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene

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dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di sessanta giorni.

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massimo a ventiquattro anni, esclusi il delitto di tentato omicidio comunque aggravato e i delitti previsti dall'articolo 630 comma 1 del codice penale e

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prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene

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nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi.

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),f), g), h) se la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.

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non può eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantità della pena non è stabilita nella sentenza

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codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; b) delitto di

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