Regole generali per l'interrogatorio
diritto
Interrogatorio nel merito
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Interrogatorio dell'arrestato o del fermato
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Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto
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Interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare
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Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso
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Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare
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1. La custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio
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1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare immediatamente e comunque
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1. Il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in
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3. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65.
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1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su
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1. Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero, previo interrogatorio dell'imputato, può chiedere il giudizio immediato. La richiesta
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6. La citazione delle persone di cui il giudice ha ammesso l'audizione o l'interrogatorio è notificata a cura della parte che ne ha fatto richiesta.
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3. Quando la persona è chiamata a rendere l'interrogatorio, l'invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini
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1. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero a ispezione o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini
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6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero può anche precedere l'interrogatorio del giudice se
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3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, ha facoltà di non
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1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio
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possibile procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima della pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione
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2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in
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4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico
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2. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo 64, il pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui
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3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità esigenze cautelari previste, con riferimento alla
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7. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 1 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre
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compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364.
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4. Se le persone di cui il. giudice ha ammesso l'audizione o l'interrogatorio non sono presenti, il giudice, con l'ordinanza di ammissione, ne
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indagine e di atti specificamente delegati, fra i quali non possono essere compresi l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini e i confronti
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5. Il pubblico ministero può, inoltre, procedere al giudizio direttissimo nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso
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chiedere l'audizione di testimoni e di consulenti tecnici o l'interrogatorio delle persone indicate nell'articolo 210.
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ricognizione, a individuazione, a confronto, a intercettazione di conversazioni o di comunicazioni. Si può procedere all'interrogatorio solo se
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giorni dal deposito della richiesta. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o
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a giudizio. L'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65
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prova, il pubblico ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore
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