Attività di indagine del pubblico ministero
diritto
Attività integrativa di indagine del pubblico ministero
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2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.
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1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di
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2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.
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3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei
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4. Entro la scadenza del termine, il pubblico ministero, qualora sulla base dei nuovi atti di indagine non debba chiedere l'archiviazione, trasmette
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giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.
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1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa
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indagini quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare. Il differimento non è consentito quando pregiudicherebbe
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3. Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del
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dibattimento, può compiere attività integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore
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atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste
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dell'esecuzione la interroga, compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria e provvede senza formalità
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, comma 1, e indica: a) l'atto o gli atti di indagine preliminare che l'incidente probatorio pregiudicherebbe e le cause del pregiudizio; b) il termine del
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1. In caso di reati perseguibili a querela, il pubblico ministero, anche prima di compiere atti di indagine preliminare, può citare il querelante e
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le attività di indagine che, nell'ambito delle direttive impartite, sono necessarie per accertare i reati ovvero sono richieste da elementi
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compimento dell'atto o degli atti di indagine preliminare indicati nel comma 2 lettera a). L'ordinanza è immediatamente comunicata al pubblico
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