offendere sentimenti di coscienza e da non esporre a pericolo l'incolumità delle persone o la sicurezza pubblica.
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2. Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumità pubblica o contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per alcuno dei
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1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che
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devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale; c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice
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