Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: imputato

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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

28915
Stato 50 occorrenze
  • 1988
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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2. Il tutore per l'imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per l'imputato incapace di intendere o di volere, che non ha tutore, possono

diritto

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all'imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai

diritto

3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e suo difensore nonché il curatore speciale nominato

diritto

Imputato

diritto

7. In caso di appello dell'imputato, la corte di appello, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più

diritto

Ricorso dell'imputato

diritto

Morte dell'imputato

diritto

Contumacia dell'imputato

diritto

1. Esaurita l'esposizione introduttiva, il presidente informa l'imputato che egli ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le

diritto

Incertezza sull'età dell'imputato

diritto

Notificazioni all'imputato all'estero

diritto

Notificazioni all'imputato detenuto

diritto

Dichiarazioni spontanee dell'imputato

diritto

Condanna dell'imputato

diritto

Assistenza dell'imputato all'udienza

diritto

Impugnazione dell'imputato

diritto

Errore sull'identità fisica dell'imputato

diritto

Prima notificazione all'imputato non detenuto

diritto

Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato.

diritto

Assenza e allontanamento volontario dell'imputato

diritto

Verifica dell'identità personale dell'imputato

diritto

Accertamenti sulla capacità dell'imputato

diritto

4. Il decreto di citazione è notificato all'imputato e alla persona offesa almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza. Entro il

diritto

Accompagnamento coattivo dell'imputato

diritto

Allontanamento coattivo dell'imputato

diritto

Assunzione della qualità di imputato

diritto

Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato

diritto

Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato

diritto

comma 1 lettera b), o una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica l'imputazione e la contesta all'imputato presente. Se l'imputato non è

diritto

Estensione al difensore dei diritti dell'imputato

diritto

Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità

diritto

Nuove contestazioni all'imputato contumace o assente

diritto

Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente

diritto

Impugnazione dell'imputato per gli interessi civili

diritto

Accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace

diritto

Notificazioni all'imputato latitante o evaso

diritto

Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore

diritto

Prima notificazione all'imputato in servizio militare

diritto

2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell'articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione

diritto

Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare

diritto

Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato

diritto

2. La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al

diritto

1. Se l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si trova nelle

diritto

3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.

diritto

2. Se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere di ufficio

diritto

1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato contumace o assente, il pubblico ministero

diritto

2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se

diritto

3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice sospende

diritto

1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei

diritto

2. Se l'imputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo

diritto

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