1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.
diritto
dall'articolo 439 comma 2, il giudice decide immediatamente in udienza, dando lettura dell'ordinanza.
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data a partire dalla quale sarà possibile procedervi, dando altresì precise indicazioni circa le limitazioni alla libertà personale subite
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richiesta di parte, può disporre l'esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma dell'articolo 477 comma 3, del giorno, dell'ora e del
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