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Risultati per: condanna

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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

28717
Stato 50 occorrenze
  • 1988
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce.

diritto

Condanna alle spese

diritto

2. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il

diritto

Condanna dell'imputato

diritto

Sentenza di condanna

diritto

Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero

diritto

Condanna per la responsabilità civile

diritto

Sospensione dell'esecuzione della condanna civile

diritto

Requisiti del decreto di condanna

diritto

Condanna alle spese relative all'azione civile

diritto

Condanna generica ai danni e provvisionale

diritto

3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna nel certificato del

diritto

Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna

diritto

1. Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina

diritto

Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

diritto

1. E' ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o dei decreti penali

diritto

8. Salvo quanto previsto dagli articoli 69 comma 2 e 345, se si tratta di una sentenza di proscioglimento e di una sentenza di condanna o di un

diritto

Condanna del querelante alle spese e ai danni

diritto

Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione

diritto

Condanna del querelante alle spese e ai danni

diritto

1. La revoca della sospensione condizionale della pena, della grazia o dell'amnistia o dell'indulto condizionati e della non menzione della condanna

diritto

4. L'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle

diritto

2. La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva.

diritto

procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.

diritto

Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno

diritto

3. Nel giudizio conseguente all'opposizione il giudice revoca il decreto penale di condanna.

diritto

1. A richiesta dell'imputato o del responsabile civile, la corte di cassazione può sospendere, in pendenza del ricorso, l'esecuzione della condanna

diritto

1. La domanda di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale non è ammessa senza previa

diritto

Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi

diritto

1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria

diritto

3. All'esazione si provvede secondo le norme stabilite per le spese conseguenti alla carcerazione per l'esecuzione della condanna.

diritto

2. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna che concede la sospensione condizionale della pena.

diritto

1. La revisione può essere richiesta: a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi

diritto

3. Se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate.

diritto

1. La falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel dispositivo.

diritto

5. Il decreto penale di condanna anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo.

diritto

1. Se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli, il giudice pronuncia sentenza di condanna applicando la pena e l'eventuale misura di

diritto

3. La richiesta di decreto penale di condanna, contenente la formulazione dell'imputazione, deve essere presentata entro il termine previsto

diritto

2. Se pronuncia condanna dell'imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza

diritto

5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione.

diritto

3. L'imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale è condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi sia stato

diritto

1. L'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a

diritto

1. La condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando

diritto

4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli

diritto

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, 448 comma 2, 469, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna o

diritto

3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

diritto

1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice

diritto

3. Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza

diritto

1. La sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene

diritto

1. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell'articolo 186 del codice penale è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con

diritto

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