3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.
diritto
2. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.
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2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4.
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4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell'articolo
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comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice o il pubblico ministero designa come sostituto altro difensore immediatamente reperibile per il quale si
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l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche di ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in
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