1. I conflitti previsti dall'articolo 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria
diritto
1. Le misure cautelari disposte dal giudice che contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere
diritto
4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione. La
diritto