1. Se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli, il giudice pronuncia sentenza di condanna applicando la pena e l'eventuale misura di
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, applicando, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284. In ogni caso di inosservanza della misura, la corte di
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della persona interessata, applicando le disposizioni previste dall'articolo 704 commi 1 e 2. Si applicano altresì le disposizioni previste
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