8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise o del tribunale, il giudice di appello dispone la trasmissione degli
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1. Fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile
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9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma
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