Applicazione dell'amnistia e dell'indulto
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Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione
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1. Per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità con ordinanza notificata all'interessato
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2. Quando, in conseguenza dell'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, occorre applicare o modificare una misura di sicurezza a norma
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l'amnistia o l'indulto.
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, quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso.
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1. La revoca della sospensione condizionale della pena, della grazia o dell'amnistia o dell'indulto condizionati e della non menzione della condanna
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, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione
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applicazione di misure alternative alla detenzione ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto, grazia
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definitivamente applicata l'amnistia e di quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata; e
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più soggetti a impugnazione che riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli effetti penali della condanna, l'applicazione dell'amnistia e la
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