3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di
diritto
esegue la pena di minore entità; se le pene sono di uguale entità, si esegue rispettivamente l'arresto o l'ammenda. Se si tratta di pena detentiva o
diritto
l'impugnazione; c) alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato
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punibili con la sola ammenda e della condanna per reato estinto a norma dell'articolo 167 comma 1 del codice penale; c) delle condanne per reati per i quali
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