2. La citazione della persona offesa è notificata almeno cinque giorni prima della data dell'udienza indicata nel decreto di citazione.
diritto
5. Almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori.
diritto
3. Il decreto è notificato all'imputato e al suo difensore almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il giudizio.
diritto
1. La richiesta è depositata in cancelleria unitamente all'atto di consenso del pubblico ministero almeno cinque giorni prima della data fissata per
diritto
4. Il decreto è notificato alla persona offesa e all'imputato che non erano presenti all'udienza preliminare almeno venti giorni prima della data
diritto
3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno venti giorni prima della data fissata per il
diritto
3. La lettura del decreto equivale a notificazione per le parti presenti. Il decreto è notificato alle parti non presenti almeno cinque giorni prima
diritto
2. Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla
diritto
2. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto è depositata in cancelleria almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Nel caso previsto
diritto
4. Il decreto di citazione è notificato all'imputato e alla persona offesa almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza. Entro il
diritto
4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del
diritto
3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato è dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti
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inammissibilità, essere depositate in cancelleria almeno due giorni prima della data fissata per il dibattimento.
diritto
2. Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se
diritto
4. L'invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico
diritto
, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.
diritto
si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata. Nello stesso termine l'avviso è comunicato al pubblico
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almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Al giudizio si applicano le disposizioni previste dagli
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l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e al suo difensore almeno tre giorni prima. Fino al giorno dell'udienza gli atti
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a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. L'atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona
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, fermi restando i termini previsti dall'articolo 429 commi 3 e 4, il provvedimento è comunicato e notificato almeno sette giorni prima della nuova
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offesa almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza.
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, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è
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6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso
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5. Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso
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giorno e dell'ora dell'udienza è notificato avviso all'imputato, al difensore e alla persona offesa almeno cinque giorni prima.
diritto
all'altra parte. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice.
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, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni
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fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3. Il difensore deve essere avvisato, almeno
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almeno ventiquattro ore prima.
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ed è notificata alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori almeno due giorni prima della data fissata per l'assunzione
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richiedente, almeno dieci giorni prima, a pena di nullità. Provvede inoltre a designare un difensore di ufficio alla persona che ne sia priva. Fino a
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ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.
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1. Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due persone il più possibili somiglianti, anche
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