Accompagnamento coattivo di altre persone
diritto
Accompagnamento coattivo dell'imputato
diritto
Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini
diritto
Accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace
diritto
Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto
diritto
1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su
diritto
, ne ordina l'accompagnamento coattivo.
diritto
1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace, quando la sua presenza è
diritto
2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli
diritto
senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l'accompagnamento coattivo.
diritto
persona deve presentarsi; c) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 133 l'accompagnamento coattivo in caso di
diritto
, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante
diritto
l'invito è predisposto; d) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 132 l'accompagnamento coattivo in caso di
diritto
un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli
diritto