Art. 601.
diritto
1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'articolo 601.
diritto
dalla legge 22 dicembre 1975 n. 685; b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584, 600, 601 e 602 del codice penale; c) per ogni
diritto