Art. 585.
diritto
) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 583, 585 e 586; d) quando vi è rinuncia all'impugnazione.
diritto
1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già
diritto