Art. 393.
diritto
3. Si applica la disposizione dell'articolo 393 comma 4.
diritto
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.
diritto
della prova e altre persone interessate a norma dell'articolo 393 comma 1 lettera b).
diritto
documentati, ed è notificata a cura di chi l'ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell'articolo 393 comma 1 lettera b
diritto
ministero e notificata per estratto alle persone indicate nell'articolo 393 comma 1 lettera b). La richiesta di differimento e l'ordinanza sono depositate
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