Art. 386.
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applica la disposizione prevista dall'articolo 386 comma 4.
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4. Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 commi 3 e 4 e
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dell'arresto o del fermo è divenuta inefficace a norma degli articoli 386 comma 7 e 390 comma 3, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che
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4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386, lo può presentare
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