Art. 292.
diritto
termine previsto dall'articolo 292 commi 1 lettera d), non ne è ordinata la rinnovazione.
diritto
effetto se, entro i venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321.
diritto
1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell'articolo 292, previo accertamento sulla pericolosità sociale dell'imputato. Ove non sia stato
diritto