Art. 275.
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custodia cautelare, dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione
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2. La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma dell'articolo 275, è tuttavia ripristinata: a) se l'imputato ha dolosamente trasgredito alle
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ministero, previo interrogatorio, allorché, valutati i risultati di questo, sussistono le condizioni indicate negli articoli 273, 274 e 275. Nello stesso
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