Art. 206.
diritto
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 299 comma 1, ai fini dell'articolo 206 comma 2 del codice penale, il giudice procede a nuovi accertamenti
diritto
1. Nei casi previsti dagli articoli 205 e 206 del codice penale e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare
diritto