Art. 195.
diritto
5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195 e 499.
diritto
dall'imputato, quelle previste dall'articolo 195.
diritto
separatamente, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195, anche di ufficio.
diritto