definitiva – che il bene controverso non era risultato aver formato oggetto della vendita effettuata dalla Solfaroli Camillocci agli Stecconi.
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Quanto alla effettiva appartenenza del bene controverso agli Stecconi, il tribunale l’ha nettamente esclusa sul duplice rilievo: primo, che la loro
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’attore del diritto controverso, il problema relativo a questo secondo aspetto attenendo al merito strictu sensu, e non la vera e propria legitimatio
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, a favore degli attuali ricorrenti, di un acquisto del bene controverso per titolo o per usucapione. Né vengono in rilievo le dedotte questioni
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