Quanto alla legittimazione ad agire degli attuali ricorrenti, devesi rilevare che, secondo la giurisprudenza più recente, la legittimazione ad agire deve essere accertata unicamente in base all’attività assertoria della parte che agisce in giudizio, indipendentemente dell’effettiva appartenenza all’attore del diritto controverso, il problema relativo a questo secondo aspetto attenendo al merito strictu sensu, e non la vera e propria legitimatio ad causami. Nel caso in esame, gli Stecconi s’erano dichiarati proprietari del bene in questione, posseduto dal Pantaleo, e su tale asserita loro proprietà avevano fondato l’azione di rivendicazione. Era, pertanto, indubitabile che fossero legittimati a proporla, come in buone sostanze ritenuto dal tribunale.