2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il
imposta sostitutiva.
alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; c) le indennità per la cessazione del rapporto di agenzia; d) le plusvalenze, le indennità e
m) del comma 1 dell'articolo 81; e) i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non
imposta sostitutiva; b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se di ammontare complessivamente superiore a 2 milioni di lire. Non si tiene conto: a) degli interessi ed
articoli 55 e 71, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per
dell'articolo 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o