Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso
5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento
3. La registrazione consiste nella annotazione in apposito registro dell'atto o della denuncia e, in mancanza, della richiesta di registrazione con
1. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso l'imposta è applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di
7. Le richieste di registrazione sono conservate, previa apposizione del numero e della data di registrazione, in appositi volumi rilegati.
Registrazione d'ufficio
Registrazione degli atti
Esecuzione della registrazione
1. I pubblici ufficiali devono indicare negli atti da loro formati gli estremi della registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine
4. L'ufficio in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto o della denuncia, annota la data ed il numero della registrazione ed appone
Registrazione volontaria
Registrazione a debito
1. L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a
2. L'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione: a
Effetti della registrazione
Atti soggetti a registrazione
Atti soggetti a registrazione in caso d'uso
Attestazione degli estremi di registrazione degli atti
Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione
1. Chi presenta per la registrazione un atto soggetto a registrazione in termine fisso che non contiene l'indicazione della data è punito con la pena
6. Eseguita la registrazione, l'ufficio restituisce al richiedente l'originale dell'atto pubblico o un originale della scrittura privata o della
1. L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza
Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso
Atti non soggetti a registrazione
Soggetti obbligati a richiedere la registrazione
3. Il pagamento delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie eseguito successivamente alla registrazione deve risultare da apposita
Richiesta di registrazione degli atti scritti
Riscossione dell'imposta in sede di registrazione
Modalità per la registrazione a debito
Termini per la richiesta di registrazione
Denuncia di eventi successivi alla registrazione
2. L'imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli atti non presentati per la registrazione o in aggiunta a quella assolta all'atto
7. La richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati ma non importa applicazione dell'imposta se si tratta di
Atti soggetti a registrazione in termine fisso
Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione
Omissione o tardività della richiesta di registrazione o della presentazione della denuncia
1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine
1. I pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti non soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati, né allegare agli stessi, né
Termine per la richiesta di registrazione degli atti soggetti ad approvazione od omologazione
3. Gli impiegati di cui al comma 2 possono ricevere in deposito atti soggetti a registrazione in caso d'uso e assumere gli atti depositati a base dei
2. Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate i notai e gli altri soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 10
Richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni di società ed enti esteri
dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo 60 ovvero quando di
1. Chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.
2. La registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita da qualsiasi ufficio del registro.
1. Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se
4. In mancanza del pagamento o del deposito l'ufficio procede, a norma dell'art. 15, lettere a), e b), alla registrazione d'ufficio.
3. Nei casi di cui al comma 2 deve essere apposta sull'originale, sulla copia o sull'estratto rilasciati prima della registrazione l'indicazione
5. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi
6. Le spese e gli altri componenti negativi, di cui è prescritta la registrazione in apposite scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi