Enunciazione di atti non registrati
Divieti relativi agli atti non registrati
Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati
1. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nelle ipotesi di cui all'art. 36, commi 1 e 4, qualora si riferiscano a contratti, già registrati, di
fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l'ammontare
ricevere in deposito, né assumere a base dei loro provvedimenti, atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati.
né assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati. Il divieto non si applica nei casi di cui
immobili registrati a norma dell'art. 16 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, deve essere presentata richiesta di
1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti
territorio dello Stato, regolarmente registrati, è liquidata dalle stesse parti contraenti ed assolta entro venti giorni mediante versamento del relativo
successivo. La proprietà ed i diritti reali su immobili o beni mobili registrati si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento
registrazione dell'atto relativamente agli atti registrati anteriormente al 1° gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l'anno 1985 relativamente agli atti
apparecchiature che consentiranno a Baglioni di guidare un'orchestra senza musicisti e senza nastri registrati.