1. Salvo quanto disposto nell'art. 17, la registrazione è eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio, con la data del giorno in
finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale . L'ufficio, previo accertamento della conformità dei due esemplari e apposizione del timbro a calendario
2. Se la verifica interessa un numero elevato di unità immobiliari di una zona censuaria, il Ministro delle finanze, previo parere della Commissione
3. La revisione è disposta con decreto del Ministro delle finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale e può essere effettuata
tempo disposta con decreto del Ministro delle finanze, su richiesta della Commissione censuaria distrettuale o d'ufficio e in ogni caso previo parere
disposta con decreto del Ministro delle finanze previo parere della Commissione censuaria centrale e può essere effettuata per singole zone censuarie
certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale