3. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito un corrispettivo a carico dell'alienante è dovuta l'imposta per l'assunzione della
4. Il criterio per la determinazione dell'imposta stabilito nel comma 3 si applica anche quando è pattuito, a carico di una delle parti, un
corrispettivo pattuito provvede alla rettifica mediante apposito avviso di accertamento del maggior valore.
parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto.
2. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito un corrispettivo a carico dell'acquirente, l'imposta si applica con l'aliquota
e del corrispettivo pattuito. A margine dell'annotazione devono essere indicati gli estremi della registrazione.
del corrispettivo pattuito.
data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.
all'applicazione della maggiore imposta, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 40; d) per le cessioni di contratto, dal corrispettivo pattuito per la
conguaglio in denaro eventualmente pattuito.