dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122, modificato dalla legge 3 febbraio
trattasi. E non poteva emettere la decisione del giudizio principale indipendentemente dalla decisione della questione pregiudiziale di legittimità
e che per accertare la legittimità della retribuzione del lavoratore occorre fare riferimento all’intera retribuzione nel suo complesso (sentt. n. 227
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122 (Modificazioni alla competenza degli uscieri addetti
), sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122: a) in quanto i diritti di cronologico, di notificazione e
, affetto da «quasi legittimazione», le risorse di legittimità erano scarse - minorate dalla ostilità del clero e delle plebi rurali - e divise fra due metà