3. Per la determinazione del reddito complessivo delle società semplici e delle associazioni ad esse equiparate a norma dell'articolo 5 si applicano
3. Ai fini delle imposte sui redditi: a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita
primo e secondo, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o