1. Per la costituzione di enfiteusi e per la devoluzione o la cessione del diritto dell'enfiteuta, la base imponibile è costituita dal ventuplo del
devoluzione, in aggiunta alle quote di ammortamento di cui agli articoli 67 e 68, quote costanti di ammortamento finanziario.
ammortizzato ai sensi degli articoli 67 e 68 concorre a formare il reddito, o è deducibile se negativa, nell'esercizio in cui avviene la devoluzione.
concorre a formare il reddito dell'esercizio in cui avviene la devoluzione. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni del presente comma