1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 36 per cento.
4. L'imposta locale sui redditi afferente il reddito di impresa relativo al periodo di durata del procedimento è commisurata alla differenza di cui
durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi
contribuente, una ritenuta a titolo d'acconto commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi con l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo