Art. 47.
di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della
Art. 47
6. Le indennità indicate alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito nella misura del 70 per cento del loro ammontare al netto
7. Le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 47 si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e
dipendente di cui agli articoli 46 e 47, lettere a) e b), il predetto ammontare viene elevato di lire 360 mila per ogni reddito di lavoro dipendente
dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 47; d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 47; c) i compensi per l'utilizzazione di opere
dell'articolo 47.
1 dell'articolo 47, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza
clientela (+47 per cento per rate arretrate, + 80 per cento per interessi moratori).
Ma almeno questo confronto fra Italia e Germania serve a ricordare una sfida leggendaria, vissuta all'Arena il 15 luglio di 47 anni fa, sugli 800