regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, si applica solo se la consolidazione dell'usufrutto si è verificata anteriormente alla data di entrata in
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tariffe d'estimo, il reddito dominicale, per l'anno in cui si è verificata la perdita, si considera inesistente. L'evento dannoso deve essere
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fiscali, contributivi e di utilità sociale, nel periodo di imposta in cui se ne è verificata la percezione o l'erogazione.
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