4. Le disposizioni del comma 1 valgono anche per gli atti dell'autorità giudiziaria, di cui all'art. 37, relativi agli atti indicati nel comma stesso
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1. Le disposizioni degli articoli da 122 a 125 valgono in quanto applicabili, anche nei casi di trasformazione, fusione, liquidazione e fallimento di
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2. Per la determinazione del periodo di imposta e per l'imputazione dei redditi al periodo di imposta valgono le disposizioni dei titoli I e II.
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4. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle
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3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) e f) del
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4. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che
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3. Le revisioni del classamento disposte al sensi degli articoli 26 e 27 valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in
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, valgono anche per le società e gli enti di cui al comma 1. La disposizione del comma 4 dell'articolo 62 vale anche per le partecipazioni agli utili
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