1. Azioni, obbligazioni ed altri titoli in serie o di massa e relative girate.
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4. Agli effetti del presente articolo le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola
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2. Per le sentenze, gli atti pubblici e le scritture private relative alla negoziazione dei titoli indicati nel comma 1 si applicano rispettivamente
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quote di partecipazione in società o enti di cui all'art. 4 della parte prima o di titoli indicati nell'art. 8 della tabella ... L. 50.000
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cui al precedente art. 4 o di titoli di cui all'art. 8 della tabella o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, esclusi quelli di cui
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somma garantita; se la garanzia è prestata in denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita; g
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Vulutazione dei titoli
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4. Il valore normale è determinato: a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, in base alla
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2. Per la determinazione del periodo di imposta e per l'imputazione dei redditi al periodo di imposta valgono le disposizioni dei titoli I e II.
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3. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'articolo 59 il valore minimo è determinato: a) per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato
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2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee per natura e per valore si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto
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alle scadenze risultanti dai relativi titoli. Le rendite costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare percepito nel periodo di imposta.
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1. I titoli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 53, esistenti al termine di un esercizio, concorrono a formare il reddito come
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1. Per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in
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2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano similari alle azioni i titoli di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società
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percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito; b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e degli altri
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pubblici registri a nome dell'imprenditore e i titoli in serie o di massa a lui appartenenti, che non siano indicati tra le attività estranee all'impresa
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, titoli, crediti e debiti in valuta estera iscritte in bilancio in base all'andamento dei cambi e accantonate in apposito fondo del passivo.
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, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa
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conferimento in società o in altri enti si considera corrispettivo il valore normale delle azioni o titoli similari ricevuti se quotati in borsa o negoziati al
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altri proventi dei titoli emessi dallo Stato b) delle pensioni sociali; c) delle pensioni di guerra e relative indennità accessorie d) delle pensioni
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debiti valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni e titoli similari, valutati secondo il cambio dell'ultimo mese
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strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; c) i corrispettivi delle cessioni di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in
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disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito; b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la
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compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1
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Le somme introitate ai suddetti titoli sono versate in una cassa comune e ripartite tra tutti gli ufficiali giudiziari, al netto delle detrazioni.
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