2. La pena pecuniaria è raddoppiata se il valore definitivamente accertato è superiore al doppio di quello dichiarato ed è ridotta ad un sesto del
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decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma del successivo art. 21, ad eccezione delle locazioni
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quali l'imposta non è dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma
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stipendio rispettivamente del sesto livello funzionale per gli ufficiali giudiziari e del quarto livello funzionale per gli aiutanti. Ed in ogni caso è
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