1. Per gli atti concernenti le concessioni di cui all'art. 5 della parte prima della tariffa, nonché per gli atti portanti trasferimento di beni
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cessione e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire; e) per gli atti portanti assunzione di una obbligazione che non costituisce corrispettivo di
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portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura; b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia
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nullità, o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto
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