Plusvalenze
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Plusvalenze patrimoniali
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1. La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse, comprese quelle
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1. La trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle
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5. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese
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il risparmio o a convenzioni con il Ministero del tesoro; b) delle plusvalenze delle disponibilità in oro iscritte in bilancio in base all'andamento
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4. Le plusvalenze realizzate determinate a norma del comma 2 concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente, per l'intero ammontare
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5. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante
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imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Le plusvalenze indicate alla predetta lettera h) sono determinate a norma
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stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 e del comma 5 dell'articolo
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8. Le plusvalenze risultanti da rivalutazioni delle rimanenze effettuate fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 1984 in applicazione dei criteri
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1. Le plusvalenze di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 81 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel
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3. Le plusvalenze patrimoniali iscritte in bilancio ai fini del margine di solvibilità obbligatorio per legge non concorrono a formare il reddito
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plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non
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1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 53, concorrono a formare il reddito: a) se sono
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1. La disposizione del comma 4 dell'articolo 54 si applica anche per le plusvalenze delle azioni o quote alienate a norma degli articoli 2357, quarto
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, né delle plusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento, iscritte in
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alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; c) le indennità per la cessazione del rapporto di agenzia; d) le plusvalenze, le indennità e
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sostenute nel periodo stesso. La differenza è aumentata delle plusvalenze, o diminuita delle minusvalenze, realizzate ai sensi dell'articolo 54 o
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accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o
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passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione; c) il costo dei beni rivalutati s'intende comprensivo delle plusvalenze iscritte in bilancio che
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sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze; c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma
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plusvalenze patrimoniali eventualmente realizzate: a) imprese artigiane ed imprese esercenti prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e
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lettera a); g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende e redditi conseguiti in
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