4. I fogli dei repertori di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere numerati e vidimati dal pretore competente per territorio, salvo per i notai quanto
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devono, entro cinque giorni dall'emanazione del provvedimento, darne notizia alle parti ovvero ai notai o funzionari che hanno rogato l'atto mediante
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2. Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate i notai e gli altri soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 10
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obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all'art. 4; b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica
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