5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del
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3. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'articolo 59 il valore minimo è determinato: a) per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato
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4. Il valore normale è determinato: a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, in base alla
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risultante dopo la copertura. Nella determinazione del valore normale delle azioni non quotate in borsa e non negoziate nel mercato ristretto non si tiene
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delle quotazioni sul mercato internazionale e accantonate in apposito fondo del passivo; c) delle plusvalenze e sopravvenienze relative a valute estere
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mercato ristretto e quello dei beni conferiti in ogni altro caso.
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ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo
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