Disposizioni transitorie e finali
diritto
Rimanenze finali ed esistenze iniziali
diritto
Disposizioni varie, transitorie e finali
diritto
6. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.
diritto
rimanenze finali dell'esercizio stesso. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 59, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.
diritto
rimanenze finali di ciascun esercizio al termine del quale sono in corso di esecuzione e come esistenze iniziali dell'esercizio successivo, per il valore
diritto
1. Le rimanenze finali dei beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53 la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o
diritto
rimanenze finali e con esclusione della parte delle spese per acquisto di merci destinate alla rivendita che eccede il 75 per cento dei ricavi e della parte
diritto