3. Le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere o) e p) del comma 1 dell'articolo 10 sono deducibili nei limiti e alle condizioni ivi
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4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e nel comma 1 dell'articolo 62 non sono ammesse in deduzione.
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2. Sono inoltre deducibili: a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle
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reddito e le erogazioni liberali.
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erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi
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previdenziale o assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto collettivo o di accordo o regolamento aziendale; b) le erogazioni fatte
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della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi; p) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
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