netto delle detrazioni spettanti.
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Detrazioni per carichi di famiglia
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Altre detrazioni
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3. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.
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2. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12 e 13.
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5. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le
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3. Per i redditi indicati alle lettere f), g), h) e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni
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un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo 12 e nei commi 1 e 2 dell'articolo 13 se e nella misura in cui non siano state fruite
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3. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2 competono in aggiunta a quelle previste nell'articolo 12 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa
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4. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare
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Le somme introitate ai suddetti titoli sono versate in una cassa comune e ripartite tra tutti gli ufficiali giudiziari, al netto delle detrazioni.
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